Utilisateur:Mazuritz/Conseil communal (Italie)

Il consiglio comunale, in Italia, è l'assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune posto in una regione a statuto ordinario, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Secondo la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 tale normativa si applica nelle regioni a statuto speciale solo nella misura in cui esse lo desiderino. È regolato dal d.lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Modalità di elezione

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Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune.

A seguito delle modifiche legislative avvenute nel corso degli anni dal 2010 al 2014, i Consigli Comunali delle regioni a statuto ordinario risultano composti dal Sindaco e:[1]

  • da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti,
    • ridotti a 48 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti,
    • ridotti a 40 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti,
    • ridotti a 36 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia,[2]
    • ridotti a 32 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti,
    • ridotti a 24 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
    • ridotti a 16 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
    • ridotti a 12 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
    • ridotti a 10 nelle amministrazioni rinnovate nel 2012;
    • aumentati a 12 nelle amministrazioni rinnovate nel 2014;[3]
  • da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,
    • ridotti a 12 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
    • ridotti a 7 nelle amministrazioni rinnovate nel 2012;
    • aumentati a 12 nelle amministrazioni rinnovate nel 2014;[3]
  • da 12 membri negli altri comuni,
    • ridotti a 9 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
    • ridotti a 6 nelle amministrazioni rinnovate nel 2012.
    • aumentati a 10 nelle amministrazioni rinnovate nel 2014;[3]

Fra le regioni a statuto speciale, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha parimenti ridotto di circa il 20% il numero dei consiglieri con la L.R. 5 febbraio 2013 n. 1[4].

La durata del mandato è di 5 anni. Le modalità di elezione differiscono secondo la grandezza del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti, e alla sua lista sono assegnati i 2/3 dei seggi. I seggi attribuiti alle liste battute sono assegnati proporzionalmente con il metodo D'Hondt o della media più alta.

Nei Comuni più grandi è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati qualora nessun candidato abbia raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. È ammesso un ulteriore collegamento tra liste e candidati tra il primo e il secondo turno, il cosiddetto apparentamento. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto sono attribuiti almeno il 60% dei seggi assegnati al Comune (salvo rare eccezioni)[5]. Ai gruppi di liste collegati a candidati perdenti è attribuito il residuo 40% dei seggi, purché detti gruppi abbiano superato uno sbarramento del 3%. Per le elezioni comunali è ammessa la possibilità del voto disgiunto nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Per gravi motivi il Consiglio può essere sciolto con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno prima della scadenza naturale del mandato. In tal caso anche il sindaco e la giunta comunale decadono e sono sostituiti da un commissario.

Lo stesso articolo di legge sancisce però anche che la giunta e il consiglio comunale rimangano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del sindaco siano svolte dal vice sindaco.

Funzioni

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Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.

Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali ci sono lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.

Al Consiglio comunale il Sindaco sentita la Giunta presenta il "Documento programmatico di legislatura" che ha sostituito il ben più generico documento contenente gli indirizzi generali di governo. L'art. 46 comma 3 che ha modificato l'art. 16, L. 81/1993. In questa fase il Consiglio prende atto del programma che intende realizzare il Sindaco. Con l'introduzione di questa norma contenuta nel testo unico D.Lgs. 267/2000, il legislatore non chiama più il Consiglio ad approvare il programma sindacale.

I consigli dei comuni con più di 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.

Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.

Organizzazione

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  • Presidente del Consiglio Comunale, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.

Durata, decadenza e scioglimento del consiglio comunale

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Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:

  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 Tuel), dimissioni che devono essere contestuali[6] altrimenti opera la surroga.

Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:

  • quando il consiglio compia atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commetta gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 Tuel), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.

Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose

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Il consiglio comunale può essere sciolto anche per infiltrazioni della criminalità organizzata: qualora, in seguito ad apposita indagine condotta da una commissione nominata dal prefetto, emergano “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori … ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”(art. 143 tuel), la procedura seguita in questo caso è la seguente: nomina di una commissione d'accesso agli atti, presso il comune interessato, da parte del prefetto, commissione che svolge l'attività d'indagine per 3 mesi prorogabili per altri 3 dopodiché rassegna le proprie conclusioni e le invia al prefetto quest'ultimo entro 45 giorni dalla conclusione del lavoro della commissione invia una relazione al ministro dell'interno dopo aver sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della repubblica competente per territorio, lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell'interno previa deliberazione del consiglio dei ministri entro 3 mesi dalla trasmissione della relazione del prefetto. La legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali fu introdotta con decreto legge n. 164 31 maggio 1991 (poi convertito con legge n.221 del 22 luglio 1991) che aggiunse l'art. 15 bis alla legge n. 55 del 1990.

Regione Autonoma Valle d'Aosta

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In Valle d'Aosta il consiglio comunale si elegge sulla base della legge regionale n°4 del 9 febbraio 1995 e successive modificazioni.[7] La normativa regionale eleva a tre i voti di preferenza esprimibili per la lista votata, e per il capoluogo, che nei fatti è l'unico comune maggiore della regione, abolisce il voto disgiunto ed alza ai due terzi dei seggi il premio di maggioranza, oltre che escludere ulteriori apparentamenti al secondo turno e conteggiare anche i voti espressi ai soli candidati sindaci ai fini della distribuzione dei seggi fra le liste di minoranza.

Il numero dei consiglieri comunali è liberamente dettato dalla normativa valligiana e, caso unico in Italia, comprende anche il vicesindaco in virtù della sua elezione diretta:

  • 30 consiglieri nel capoluogo;
  • 18 consiglieri nei comuni sopra i 3.000 abitanti;
  • 14 consiglieri nei comuni sopra i 300 abitanti;
  • 12 consiglieri nei piccolissimi comuni.

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

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In Trentino-Alto Adige il consiglio comunale si elegge sulla base del decreto del Presidente della Regione n°1/L del 1º febbraio 2005, che stabilisce regole differenti per il Trentino e l'Alto Adige.[8] Gli elementi comuni a tutta la regione, e che differiscono dalla normativa nazionale, sono l'eliminazione del voto disgiunto nei comuni maggiori, la possibilità di apparentamento al secondo turno abilitata alle intere coalizioni e non alle singole liste, e la regola che stabilisce il rinnovo di tutti i consigli durante la tornata elettorale generale.[9] Con la L.R. 5 febbraio 2013 n. 1[4] la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha ridotto di circa il 20%, analogamente a quanto disposto a livello nazionale, il numero di consiglieri comunali:

  • 40 consiglieri nei due capoluoghi;
  • 32 consiglieri nei comuni oltre i 30.000 abitanti;
  • 22 consiglieri nei comuni sopra i 10.000 abitanti;
  • 18 consiglieri nei comuni sopra i 3.000 abitanti;
  • 15 consiglieri nei comuni sopra i 1.000 abitanti;
  • 12 consiglieri nei comuni fino a 1.000 abitanti.

Per quanto riguarda la Provincia di Trento, l'elemento di maggior differenza rispetto alle leggi nazionali è il drastico abbassamento da 15.000 a 3.000 abitanti del limite di popolazione che divide i comuni maggiori da quelli minori. A parte l'eliminazione del voto disgiunto nei comuni maggiori e l'attribuzione di due voti di preferenza in tutti i comuni, la normativa non si discosta significativamente da quella nazionale, se non per una particolare clausola di salvaguardia delle minoranze cui devono obbligatoriamente essere assegnati almeno il 30% dei seggi.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, il sistema elettorale è invece radicalmente diverso, essendo rimasta in vigore la proporzionale con il metodo Hare dei divisori e dei più alti resti: ciò per non alterare i rapporti di forza fra i vari gruppi linguistici, così come deliberato dalla Corte Costituzionale. Nei comuni inferiori non vi è collegamento fra sindaco e consiglio comunale che vengono eletti, caso unico in Italia, su due schede distinte. Anche nei comuni maggiori, tuttavia, il collegamento è puramente politico. Si segnala inoltre l'attribuzione di ben quattro voti di preferenza per ogni elettore.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

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In Friuli-Venezia Giulia il consiglio comunale si elegge sulla base della legge regionale n° 14 del 9 marzo 1995, successivamente modificata in alcuni passaggi.[10] Non si segnalano particolari differenze per quanto riguarda le elezioni nei comuni maggiori, mentre la più significativa divergenza riguarda i comuni sotto i 15.000 abitanti, nei quali è qui possibile il collegamento di un candidato sindaco ad una pluralità di liste. Nei comuni sopra i 5.000 abitanti il premio di maggioranza è limitato al 60% dei seggi.

In virtù del congelamento della legislazione statale degli anni novanta operato in questa regione da vari commi normativi nazionali e regionali, le disposizioni del 2011 e 2012 di riduzione dei componenti dei consigli comunali non hanno trovato applicazione. I membri delle assisi locali rimangono quindi quelli stabiliti nel 1993:

  • 40 consiglieri nei capoluoghi;
  • 24 consiglieri nei comuni sopra i 15.000 abitanti
  • 20 consiglieri nei comuni sopra i 10.000 abitanti;
  • 16 consiglieri nei comuni sopra i 3.000 abitanti;
  • 12 consiglieri nei piccolissimi comuni.

Regione Autonoma della Sardegna

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La Sardegna è l'unica regione a statuto speciale a non aver esercitato appieno i suoi poteri costituzionali, e quindi il consiglio comunale si elegge secondo le normali disposizioni del Testo Unico e sotto la supervisione del Ministero dell'Interno. Il legislatore regionale ha tuttavia disapplicato per l'anno 2011 le innovazioni nazionali in tema di riduzione degli amministratori locali,[11] mentre dal 2012 è prevista una specifica diminuzione del numero dei consiglieri, più leggera di quanto deciso a livello centrale. I consigli neoeletti, sottoposti ad una nuova e particolare scaglionatura in base agli abitanti, sono stati quindi composti da:[12]

  • 34 consiglieri nei comuni oltre i 100.000 abitanti;
  • 28 consiglieri nei comuni oltre i 50.000 abitanti;
  • 24 consiglieri nei comuni oltre i 25.000 abitanti;
  • 20 consiglieri nei comuni oltre i 15.000 abitanti;
  • 16 consiglieri nei comuni sopra i 5.000 abitanti;
  • 12 consiglieri nei comuni sopra i 1.000 abitanti;
  • 8 consiglieri nei piccolissimi comuni.

Notes et références

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  1. Come normato dall'articolo 37, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, modificata ed integrata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2; si aggiunga la legge 14 settembre 2011, n. 148. Nelle regioni a statuto speciale (ad eccezione del Trentino-Alto Adige) non ha avuto luogo nessuna riduzione: vedasi ad esempio la legge regionale sarda n°10 del 2011, in particolare al comma 5 dell'articolo 2.
  2. In Sardegna, lo status di capoluogo provinciale comporta genericamente il salto alla categoria superiore. In tal senso l'articolo 10 comma 2 della legge regionale n°10 del 2002.
  3. a b et c per effetto dell'art. 1 comma 135 della LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
  4. a et b Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
  5. Il "premio di maggioranza" del 60% non si applica nel raro caso in cui ottenga il 50% + 1 dei voti validi una lista o un gruppo di liste collegate che sostenevano un candidato a sindaco risultato non eletto (Art. 73 Comma 10 del T.U.). Il premio di maggioranza non si applica nemmeno nel caso in cui il sindaco venga eletto al primo turno, ma la lista o il gruppo di liste che lo appoggiano non raggiunga il 40% dei voti validi. In ciascuno di questi casi le liste che appoggiano il sindaco eletto non hanno la maggioranza dei membri del consiglio, e si crea il cosiddetto effetto Anatra zoppa.
  6. ((https://www.academia.edu/11358401/Sulle_dimissioni_del_consigliere_comunale)).
  7. Sito VDA
  8. Testo
  9. Qualora in un comune della regione si dia luogo ad elezioni anticipate, i nuovi amministratori comunali non dureranno cinque anni, ma solo per il tempo residuo del mandato degli amministratori uscenti. Nel caso in cui si svolgano tuttavia elezioni anticipate di un solo anno rispetto alla scadenza naturale, i nuovi amministratori rimarranno in carica per sei anni, saltando il rinnovo generale.
  10. Testo
  11. Legge
  12. Legge

Voir aussi

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Modèle:Interprogetto

Articles connexes

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Liens externes

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Catégorie:Administration municipale en Italie